Il meccanismo europeo adegua il costo del carbonio alle frontiere per le importazioni di beni ad alta intensità emissiva. Questo regolamento impone obblighi di report e, in futuro, l’acquisto di certificati per bilanciare le emissioni incorporate.
Dal periodo transitorio sono già richiesti report trimestrali sulle emissioni. Il passaggio al regime definitivo comporterà una dichiarazione annuale e nuovi adempimenti per gli importatori.
Le novità normative del 2025 prevedono una soglia di esenzione e controlli più stringenti da parte del MASE. Un intervento del Consiglio UE ha poi annunciato l’esenzione a 50 tonnellate e il rinvio dell’obbligo d’acquisto dei certificati, in attesa di pubblicazione ufficiale.
Questo articolo chiarirà il perimetro applicativo, i ruoli dei dichiarante, le sanzioni e una roadmap operativa. L’obiettivo è guidare le imprese italiane nel raccogliere dati completi e tracciabili lungo la catena di fornitura extra UE.
Punti chiave
- Capire il meccanismo e l’impatto sulle imprese Made in Italy.
- Preparare la documentazione per la dichiarazione annuale.
- Gestire i dati sulle emissioni lungo la filiera.
- Conoscere le novità 2025 e gli effetti operativi.
- Seguire le indicazioni del MASE per i controlli e le metodologie.
CBAM 2026: cos’è, perché è nato e cosa cambia per le imprese italiane
Il meccanismo introduce una procedura per misurare e valorizzare le emissioni incorporate nelle merci importate. Serve ad allineare il costo del carbonio dei prodotti extra UE agli standard dell’EU ETS. Le categorie iniziali comprendono cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.
Il regolamento vuole contrastare il carbon leakage e garantire concorrenza leale tra produttori UE ed extra UE. La Commissione europea monitora l’applicazione e prevede una revisione per ampliare il perimetro dei beni entro il 2030.
Durante il periodo transitorio (1° ottobre 2023–31 dicembre 2025) gli operatori devono monitorare e inviare report trimestrali sulle emissioni incorporate. Dal gennaio 2026 entra in vigore il regime completo con l’obbligo di acquistare certificati e presentare la dichiarazione annuale entro il 31 maggio.
Nota operativa: dal 1° gennaio 2025 il Registry permette agli impianti extra UE di caricare dati sulle emissioni e condividerli con i dichiaranti. Per gli importatori italiani significa dotarsi di procedure di raccolta dati affidabili e di una governance interna chiara.
Ambito di applicazione, merci e scadenze tra periodo transitorio e gennaio 2026
Qui si definiscono le merci inizialmente soggette e le scadenze cui devono attenersi gli importatori. Il perimetro comprende cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. L’elenco potrà ampliarsi con la revisione prevista entro il 2030.

L’elettricità prodotta nella zona economica esclusiva (EEZ) di uno Stato membro è considerata di origine UE. Tale elettricità non rientra nell’obbligo di report durante il periodo transitorio e non sarà oggetto di adeguamento dal gennaio 2026.
Il Pacchetto Omnibus 2025 introduce una soglia di 50 tonnellate per bene/anno. Questa soglia riduce la platea degli operatori soggetti e implica verifica dei volumi per codice merce.
- Report trimestrali obbligatori fino al 31 dicembre 2025.
- Preparazione all’entrata in vigore del regime definitivo da gennaio 2026.
- Calcolo delle emissioni con metodologie ufficiali richieste dopo il 31 luglio 2024.
- Mappatura dei flussi per codice merce e identificazione dei casi esclusi.
- Raccolta proattiva dei dati dagli impianti extra UE tramite il Registry per migliorare tracciabilità.
| Voce | Merci incluse | Scadenza chiave | Impatto operativo |
|---|---|---|---|
| Perimetro iniziale | Cemento; Ferro/Acciaio; Alluminio; Fertilizzanti; Idrogeno; Energia | Revisione entro 2030 | Monitoraggio e mappatura flussi |
| Esclusioni | Elettricità da EEZ con origine UE | Nessun report transitorio; nessun adeguamento dal gennaio 2026 | Documentare l’origine UE |
| Soglia | 50 tonnellate/anno per bene | Adozione Pacchetto Omnibus 2025 | Riduce numero di operatori soggetti |
Diventare dichiarante CBAM autorizzato: requisiti, domanda nel Registry e linee guida MASE
La richiesta di autorizzazione si avvia online nel Registry e richiede il coinvolgimento dell’autorità competente. Dal 2025 i dichiaranti possono presentare la domanda per ottenere lo status necessario per l’importazione delle merci soggette dal 1° gennaio 2026.
Quando e come attivare la domanda
La commissione avvierà l’apertura delle autorizzazioni dopo l’atto di esecuzione previsto per marzo 2025. La domanda si compila nel Registro elettronico nazionale e viene inoltrata al MASE, che valuta la documentazione.
Documentazione richiesta e fac simili
Il MASE richiede dati identificativi, fiscali e operativi e ha pubblicato 11 fac simili ufficiali da allegare. Senza allegati la domanda è inammissibile.
Declaration of Honour vs Attached Documents
- Declaration of Honour: autodichiarazioni su carichi pendenti, assenza di violazioni fiscali e aspetti antimafia.
- Attached Documents: evidenze organizzative, capacità finanziaria, eventuale certificazione AEO e altri documenti probanti.
Valutazione, tempistiche e aggiornamento
La valutazione avviene entro 120 giorni di calendario. Lo status richiede aggiornamento continuo dei dati; chi ha già presentato la domanda deve integrare secondo le nuove linee guida.
Novità operative nel Registry
Dal 1° gennaio 2025 il Registry include una sezione per le informazioni sugli impianti extra UE condivisibili con il dichiarante. Questo facilita i report trimestrali e la tracciabilità lungo la filiera.
Si consiglia di predisporre una governance interna per gestire ruoli, controlli e flussi di informazioni e mantenere lo status aggiornato ai sensi del regolamento.
Dichiarazione CBAM, certificati, ETS e rischi di non conformità
La dichiarazione annuale sintetizza quantità, emissioni e richieste di certificati per ciascun codice merce.
Il documento deve indicare le quantità totali per tipo di bene (MWh per energia elettrica; tonnellate per gli altri), le emissioni totali incorporate espresse in tCO2e per unità e il totale dei certificati da restituire. Occorre inoltre riportare il prezzo del carbonio pagato nel paese d’origine e le relazioni di verifica emesse da verificatori accreditati.
Il calcolo delle emissioni si basa su dati di impianto o su fattori ufficiali. I costi dei certificati sono determinati sulla base della media delle quote EU ETS. Gli importatori possono dedurre la carbon tax effettivamente pagata all’estero, previa documentazione valida.
“Dichiarazioni incomplete o inesatte espongono al regime sanzionatorio previsto dal regolamento.”
- Contenuti obbligatori: volumi, tCO2e, totale certificati, prezzo carbonio, relazioni di verifica.
- Scadenza: presentazione entro il 31 maggio dell’anno successivo.
- Verifica: controlli indipendenti e tracciabilità dei dati a livello di impianto.
- Sanzioni: da 10 a 50 euro per tonnellata di CO2 non dichiarata.
- Nota: dopo il 31 luglio 2024 valgono solo metodologie ufficiali; il MASE ha inviato solleciti sui report del primo trimestre 2025.
Infine, resta valida la comunicazione del Consiglio UE sul rinvio dell’acquisto dei certificati al 2027 e la soglia di esenzione di 50 tonnellate, ma la corretta dichiarazione rimane obbligatoria per ogni dichiarante e per tutti gli importatori coinvolti nella materia.
Roadmap pratica per arrivare pronti: dal monitoraggio alla presentazione della dichiarazione
strong, Per preparare l’azienda servono tappe pratiche che vanno dal monitoraggio dei flussi fino alla presentazione della dichiarazione.
Mappare le merci e calcolare le emissioni con metodologie ufficiali. Registrare le tonnellate per codice e verificare esclusioni e casi particolari.
Attivare il dialogo con fornitori extra UE e usare il Registry dal 1° gennaio 2025 per scambiare informazioni verificabili. Presentare la domanda per ottenere lo status di dichiarante cbam autorizzato allegando i fac simili MASE.
Definire governance, integrare sistemi IT per tracciabilità e pianificare report trimestrali. Gestire i rischi operativi per evitare sanzioni e adattare processi alle novità di materia e al meccanismo dei certificati.




Lascia un commento